Discrezionalità della P.A. ed il novellato abuso d’ufficio (Cass. pen., Sez. VI, 28 gennaio – 1 marzo 2021, n. 8057)

È configurabile il delitto di abuso di ufficio di cui all’art. 323 c.p., come modificato dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120), non solo nel caso in cui la violazione di una specifica regola di condotta è connessa all’esercizio di un potere già in origine previsto dalla legge come del tutto vincolato, ma anche nei casi in cui l’inosservanza della regola di condotta sia collegata allo svolgimento di un potere che, astrattamente previsto come discrezionale, sia divenuto in concreto vincolato per le scelte fatte dal pubblico agente prima dell’adozione dell’atto (o del comportamento) in cui si sostanzia l’abuso di ufficio.
Pertanto, nel caso di specie, la scelta dell’agente di sottostimare deliberatamente il valore di un appalto (così da eludere la disciplina dettata dal Cod. Appalti per i cd. contratti sopra soglia comunitaria) rappresenta il frutto non di una consentita valutazione discrezionale, bensì di una deliberata decisione dell’imputato di non osservare le vincolanti prescrizioni di legge, che si sarebbero dovute tradurre in una mera attività di accertamento tecnico cui avrebbe fatto seguito l’esercizio di un potere vincolato.

Redazione Autore