In merito all’ambito di operatività della disciplina della sospensione della prescrizione del reato introdotta a seguito dell’emergenza Covid-19, era stata rimessa alle Sezioni Unite la risoluzione della seguente questione di diritto: “se la sospensione della prescrizione di cui all’art. 83, comma 3-bis, d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020, operi con riferimento ai soli procedimenti che, tra quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, ovvero, invece, con riferimento a tutti i procedimenti comunque pendenti in detto periodo, anche se non pervenuti alla cancelleria tra le date suddette”. Deve ritenersi che la sospensione “emergenziale” della prescrizione operi esclusivamente, pur sempre in relazione a fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 18/2020, con riferimento ai soli procedimenti che siano pervenuti alla cancelleria della Corte di Cassazione nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020.
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