Manifestazione politica non autorizzata: daspo “fuori contesto” sportivo (Cass. pen., Sez. III, 3 dicembre 2020 – 20 gennaio 2021, n. 2278)

È legittima l’applicazione della misura atipica dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia in concomitanza con eventi sportivi, estesa dall’art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 401 del 1989 (come modificato dal d.l. 14 giugno 2019 n. 53, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2019 n. 77) ai soggetti che risultino denunciati o condannati per taluni reati, ivi specificamente individuati, non realizzati in occasione o a causa di manifestazioni sportive (c.d. daspo “fuori contesto”), anche se tali fatti siano commessi in data anteriore alla introduzione della suddetta modifica normativa, in quanto il presupposto della denuncia o della condanna per gli stessi non rileva a fini sanzionatori ma rappresenta un mero antecedente storico nella valutazione di pericolosità, così da non risolversi in una interpretazione analogica in malam partem o in una applicazione retroattiva di norme penali.

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