La recidiva qualificata rientra fra le aggravanti a effetto speciale richiamate dall’art. 649-bis c.p. (Cass. pen., Sez. Un., 24 settembre 2020 – 29 gennaio 2021, n. 3585)

Il riferimento alle aggravanti ad effetto speciale, contenuto nell’art. 649-bis c.p. ai fini della procedibilità d’ufficio per taluni reati contro il patrimonio, comprende anche la recidiva qualificata aggravata, pluriaggravata e reiterata (di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’art. 99 c.p.).
Sul punto si registrava un contrasto interpretativo, nell’ambito del quale parte della giurisprudenza sposava un orientamento opposto, ciò in ragione della forte connotazione “soggettivistica” della recidiva che, in quanto tale, non inciderebbe sulla gravità oggettiva del fatto-reato e, quindi, non rientrerebbe tra le circostanze aggravanti che rendono procedibile d’ufficio un delitto che, nella sua forma semplice, è procedibile a querela.
Tuttavia, costituisce ormai vero e proprio diritto vivente l’affermazione che la recidiva costituisce una circostanza aggravante del reato inerente alla persona del colpevole, non diversa nei suoi meccanismi applicativi dalle ulteriori circostanze del reato, e che la stessa, nella sua espressione “qualificata”, è una circostanza aggravante ad effetto speciale.
Pertanto, la recidiva, ove ritenuta sussistente dal giudice, rientra, in quanto circostanza aggravante, nel giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti previsto dall’art. 69 c.p. Peraltro, anche ove il giudice addivenga ad un giudizio di equivalenza o di subvalenza della recidiva rispetto alle circostanze attenuanti nell’ambito del giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p., ciò non elide la sussistenza della recidiva stessa e gli effetti da essa prodotti sul regime di procedibilità e, dunque, non rende il reato perseguibile a querela di parte (ove questa sia prevista per l’ipotesi non circostanziata).

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