I principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona operano come controlimiti all’ingresso delle norme dell’Unione Europea (Cass. Civ., sez. I, sent. 11 novembre – 15 dicembre 2020, n. 28646)

I principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscono un limite all’ingresso delle norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l’ordinamento giuridico italiano si conforma secondo l’art. 10 Cost., comma 1, ed operano altresì
quali controlimiti all’ingresso delle norme dell’Unione Europea, oltre che come limiti all’ingresso delle norme di esecuzione dei Patti Lateranensi e del Concordato, rappresentando gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell’ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale. In un sistema accentrato di controllo di costituzionalità, la verifica della compatibilità costituzionale (cioè della conformità ai principi irrinunciabili dell’ordinamento costituzionale) della norma internazionale da immettere ed applicare nell’ordinamento interno, così come interpretata nell’ordinamento internazionale ed avente rango costituzionale in virtù del rinvio operato dall’art. 10 Cost., comma 1, spetta alla sola Corte costituzionale, con esclusione di qualsiasi altro giudice.

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