Misure cautelari: le dichiarazioni della p.o. escludono la necessità di fare ricorso al concetto di “gravità”. (Cass. Pen. Sez. III, 27 novembre 2020-11 gennaio 2021, n. 676)

Allorquando sussista una prova diretta, quali le dichiarazioni rese dalla persona offesa, e non soltanto elementi di prova indiziaria, deve escludersi la necessità di fare ricorso al concetto di “gravità” inerente alla prova logica costituente l’indizio in quanto il minimo di gravità indiziaria è soverchiato dal diverso e più soddisfacente grado di prova acquisita; la dichiarazione della parte offesa del reato di per sé rappresenta, pertanto, un plus rispetto
all’apporto richiesto dall’art. 273 c.p.p. ed il richiamo ad opera dell’art. 273 c.p.p., comma 1 bis dell’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 non comporta la necessità che le dichiarazioni della persona offesa trovino riscontro in elementi esterni, così che esse possono ancora costituire da sole fonte di prova quando siano ritenute dal giudice, secondo il suo libero e motivato
apprezzamento, attendibili sul piano oggettivo e su quello soggettivo.

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