L’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, letto alla luce dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consente la confisca di uno strumento utilizzato per commettere un reato di contrabbando aggravato, qualora tale strumento appartenga a un terzo in buona fede. L’articolo 4 della decisione quadro 2005/212, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consente la confisca, nell’ambito di un procedimento penale, di un bene appartenente a una persona diversa da quella che ha commesso il reato, senza che tale prima persona disponga di un effettivo mezzo giuridico di tutela.
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