L’articolo 16 della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro adito, che statuiscono su una domanda di misure cautelari, sono vincolati dalla valutazione relativa all’osservanza, in fatto e in diritto, dei presupposti per l’applicazione di tali misure effettuata dalle autorità dello Stato membro richiedente, in particolare quando la summenzionata valutazione figura nel documento di cui al paragrafo 1, secondo comma, del citato articolo 16, allegato a detta domanda.
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