L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che, in caso di pensionamento volontario e anticipato di un lavoratore affiliato al regime generale di previdenza sociale, subordina il suo diritto a una pensione anticipata alla condizione che l’importo di quest’ultima sia almeno pari all’importo minimo di pensione al quale tale lavoratore avrebbe diritto all’età di 65 anni, quand’anche tale normativa ponga in una posizione di particolare svantaggio le lavoratrici rispetto ai lavoratori, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare, purché tuttavia tale conseguenza sia giustificata da obiettivi legittimi di politica sociale che sono estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.
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