Il carattere amministrativo, con finalità precipuamente preventiva e non penale, della revoca della patente di guida correlata alla condanna per i delitti di cui agli artt. 589-bis e 590 -bis c.p., prevista dall’art. 222, comma 2, c.d.s., esclude l’operatività della l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 4, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione non poteva applicare tale disposizione per rideterminare la pena inflitta, con sentenza irrevocabile, in base alla norma dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza 19 febbraio 2019, n. 88.
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