La CEDU si è pronunciata sul caso del Sig. Usmanov che ha visto annullare la sua cittadinanza russa con l’aggravio dell’allontanamento dal territorio nazionale a causa di alcuni dati mancanti nella domanda di richiesta di cittadinanza. Il ricorrente ha ritenuto violato il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. La Corte ha contestato sin da subito che la decisione di annullare la cittadinanza del ricorrente lo ha privato di qualsiasi status giuridico lasciandolo senza documenti d’identità validi, necessari anche per questioni banali quali ad esempio il cambio di valuta o l’acquisto di biglietti per il treno. Dunque per la Corte la privazione dei documenti in quei casi aveva costituito un’interferenza con la vita privata del ricorrente. L’annullamento della cittadinanza trovava fondamento nelle disposizioni di legge che però non hanno soddisfatto la Corte in termini di chiarezza e di garanzie procedurali in vigore all’epoca dei fatti. La Corte ha rilevato che per soddisfare i requisiti della Conv. una legge dovrebbe essere formulata in termini chiari. Se la cittadinanza di una persona può essere annullata o revocata a causa di informazioni false, la legge dovrebbe specificare la natura di tali informazioni. Dunque, per la Corte l’annullamento della cittadinanza non ha soddisfatto i requisiti sanciti dall’art. 8 Conv. Anche la decisione di allontanare il ricorrente dal paese è stata un’interferenza al diritto al rispetto dalla vita privata e familiare. Il governo ha sostenuto che la rimozione della cittadinanza e il divieto di ingresso avevano perseguito il legittimo obiettivo di tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico. Questa risultava essere una sanzione sussidiaria per la violazione di norme sull’immigrazione, tuttavia né il governo, né i tribunali nazionali hanno delineato la base delle accuse. Nel complesso non è stato dimostrato in modo convincente che il ricorrente costituisse una minaccia per la sicurezza nazionale. Ciò è particolarmente rilevante dato che durante la sua permanenza nel territorio il ricorrente non aveva mai commesso alcun reato. Di conseguenza vi è stata una violazione dell’art. 8 Conv.
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