La Cassazione sul guasto alla via telefonica: non è una violazione di un diritto fondamentale della persona. La copertura costituzionale della comunicazione. (Cass. Civ., sez. VI., sent. 4 giugno- 27 agosto2020, n. 17894)

Secondo la Corte la mera privazione di beni materiali non legittima il risarcimento di danni non patrimoniali, a meno che non si tratti di beni essenziali alla vita come alloggio e/o farmaci. La Corte, richiamando la sua precedente giurisprudenza, delimita l’essenza e il significato di “diritto fondamentale della persona” specificando quali sono i requisiti necessari affinchè alcuni diritti siano ritenuti tali. In primo luogo, il diritto deve riguardare la persona e non il suo patrimonio e in secondo luogo l’esercizio del medesimo non può essere impedito, altrimenti finirebbe col sopprimere o limitare la dignità o la libertà dell’essere umano. In definitiva, per il giudice di legittimità, può esserci confusione tra il diritto a comunicare, che ha copertura costituzionale, e il diritto a comunicare con un solo e determinato telefono, che copertura costituzionale non ha.

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