In tema di reati colposi commessi con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, particolare rilievo assume la conoscenza, o conoscibilità, da parte del datore di lavoro di prassi elusive delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza diffuse all’interno del singolo stabilimento. In particolare, non può essere ascritta al datore di lavoro la responsabilità di un evento lesivo o letale per culpa in vigilando qualora non venga raggiunta la certezza della conoscenza o della conoscibilità, da parte sua, di prassi incaute, neppure sul piano inferenziale (ossia sulla base di una finalizzazione di tali prassi a una maggiore produttività), dalle quali sia scaturito l’evento. Ed invero, in presenza di una prassi dei lavoratori elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, non è ravvisabile la colpa del datore di lavoro, sotto il profilo dell’esigibilità del comportamento dovuto omesso, ove non vi sia prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza.
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