Convivenza “intollerabile”: evasione non punibile (Cass. pen., Sez. VI, 27 ottobre – 18 dicembre 2020, n. 36518)

Sussistono i presupposti applicativi della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. laddove venga provata la minima offensività della condotta di evasione. In particolare, è particolarmente tenue la condotta di evasione contraddistinta da un allontanamento di breve durata dal luogo degli arresti domiciliari, al solo ed unico fine di sottoporsi al controllo diretto delle forze di polizia, ove non vengano ravvisate le altre condizioni soggettive ostative all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Nello specifico, la circostanza che l’evaso abbia lasciato il domicilio forzoso con l’unico intento di sottrarsi all’intollerabile convivenza con la moglie, presentandosi immediatamente presso la Caserma dei Carabinieri, rileva unicamente ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p., fermo restando che la fattispecie di evasione ex art. 385 c.p. risulta integrata in tutti i suoi elementi costitutivi. Ciò in quanto, perché tale reato sussista è sufficiente il dolo generico di allontanarsi dall’abitazione sede degli arresti (ovvero detenzione) domiciliare, la norma non richiedendo, invece, il dolo specifico consistente nella volontà di sottrarsi al controllo dell’autorità. Sicché, ove pure ci si allontani dal domicilio recandosi presso le forze dell’ordine, come nel caso di specie, sussiste la condotta penalmente rilevante di evasione, fatta salva la possibilità di verificare i presupposti applicativi della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

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