Una pronuncia in tema di posizione di garanzia e nesso di causalità nel caso di morte per esposizione all’amianto (Cass. Pen., sez. IV, sent. 29 ottobre 2020 – 3 dicembre 2020, n. 34341)

Ai fini della sussistenza della posizione di garanzia non è sufficiente l’inserimento dell’agente nel comitato esecutivo di una società, dovendosi dimostrare la reale partecipazione del primo ai processi decisori con riferimento, nel caso di specie, alle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro. Analogamente, non è sufficiente ai predetti fini l’inserimento dell’agente nel consiglio di amministrazione della società. In tema di prova del nesso causale e, in particolare, della patogenesi del mesotelioma pleurico da amianto occorre dimostrare che l’agente ricopriva la posizione di garanzia in tema di igiene e sicurezza del lavoro nel periodo in cui l’esposizione all’amianto fosse idonea a determinare l’insorgenza o l’accelerazione della patologia a meno che non si verta nel caso in cui sussista integrale (o quasi integrale) sovrapposizione tra la durata dell’attività lavorativa della vittima e della posizione di garanzia dell’agente.

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