È legittima la sanzione disciplinare irrogata nei confronti del detenuto, ai sensi dell’art. 77, n. 15, d.P.R. 230/2000, per avere egli, in una missiva, definito “lager” la struttura penitenziaria in cui si trovava sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. Pen. Ed invero, la definizione di un istituto penitenziario quale “lager” ove si sarebbe ristretti per “deportazione”, implica giocoforza una offesa alla professionalità degli operatori dell’istituto penitenziario, perché il loro lavoro e il loro impegno viene automaticamente oltraggiato con la riconduzione al ruolo di aguzzini e torturatori. Pertanto, non può invocarsi il diritto alla manifestazione del pensiero a giustificazione di tale condotta disciplinarmente rilevante, in quanto “atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell’istituto per ragioni del loro ufficio o per visita”.
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