In tema di maltrattamenti in famiglia, la pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale, prevista all’art. 34 co. 2 c.p. è applicabile non solo in caso di abuso perpetrato direttamente a danno della prole, ma anche quando le condotte di reato, colpendo l’altro genitore, siano indirettamente rivolte contro i figli minori, costringendoli ad assistere, secondo i parametri normativi di cui all’art. 61, co. 1, n. 11-quinquies c.p., ad atti di violenza e sopraffazione destinati ad avere inevitabili conseguenze sulla loro crescita ed evoluzione psico-fisica.
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