L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, lettera c), della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale, devono essere interpretati nel senso che rientra nelle nozioni di «autorità giudiziaria» e di «autorità di emissione», ai sensi delle disposizioni sopra citate, il pubblico ministero di uno Stato membro o, più in generale, la procura di uno Stato membro, indipendentemente dal rapporto di subordinazione legale che potrebbe esistere tra tale pubblico ministero o tale procura e il potere esecutivo di tale Stato membro, e dall’esposizione di detto pubblico ministero o di detta procura al rischio di essere soggetti, direttamente o indirettamente, ad ordini o istruzioni individuali da parte del predetto potere, nell’ambito dell’adozione di un ordine europeo di indagine.
Post correlati
Secondo la Cassazione un “ambiente lavorativo stressogeno” viola il diritto fondamentale della persona del lavoratore (Cassazione Civile, sent. 7 giugno 2024, n. 15957)
27 Giugno 2024
Secondo la Cassazione la questione della risarcibilità o meno della lesione di un diritto fondamentale non può essere sindacata sotto il profilo dell’omesso esame (Cassazione Civile, sent. 7 giugno 2024, n. 16002)
27 Giugno 2024
Il Consiglio di Stato considera conforme ai dettami costituzionali il criterio discretivo da utilizzare per individuare i soggetti assoggettati alle competenze dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 14 giugno 2024, n. 5365)
27 Giugno 2024
Il TAR Umbria si pronuncia sulla disciplina in materia di emersione dal lavoro irregolare (Tar Umbria, Perugia, sez. I, 14 giugno 2024, n. 471)
27 Giugno 2024
La Corte EDU sui presupposti per la continuazione della custodia cautelare (CEDU sez. V, sent. 13 giugno 2024, ric. n. 44570/19)
27 Giugno 2024