La CEDU su uso di opere d’arte senza corrispettivo di royalties (CEDU, sez. II, sent. 8 dicembre 2020, ric. n. 47384/07)

La Corte Edu si pronuncia sul caso AsDAC, organizzazione non governativa moldava con sede a Chisinau, istituita per la gestione collettiva dei diritti d’autore (e connessi) dei suoi membri. Nel dicembre 2005 il governo moldavo ha decretato che nel 2006 la Banca nazionale avrebbe emesso
quattro monete d’argento commemorative. La Banca ha organizzato un concorso per scegliere il design delle monete e selezionato la grafica ed i modelli di L.C. e O.C. Successivamente L.C. e O.C. hanno affidato la gestione esclusiva dei diritti sulle proprie opere all’associazione ricorrente. In base ai loro accordi, la sola associazione ricorrente era autorizzata a rilasciare licenze per l’utilizzo di tali opere ed a riscuotere il compenso loro dovuto. L.C. e O.C. non hanno, così, potuto riscuotere royalties direttamente dall’utente delle proprie opere. In cambio, la ricorrente associazione si è impegnata, tra l’altro, a distribuire loro eventuali proventi e ad avviare
procedimenti legali per loro conto per difendere i diritti che le avevano attribuito. Nel giugno e nell’agosto 2006 la Banca nazionale della Moldavia ha coniato quattro monete commemorative con le opere di L.C. e O.C. Nel novembre 2006 l‘associazione ricorrente ha chiesto alla banca una somma rappresentativa circa 11.800 euro (EUR) per il danno patrimoniale e non
patrimoniale subìto, adducendo l’illegalità dell’utilizzo delle opere di L.C. e O.C., in quanto la banca non aveva né debitamente ottenuto il loro consenso, né pagato loro alcun compenso. Ne è derivato un contenzioso innanzi ai tribunali nazionali che non ha consentito all’associazione
ricorrente di vedere riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, ma solo la restituzione delle opere d’arte realizzate da L.C. e O.C. Di qui la decisione di adire la Corte di Strasburgo denunciando principalmente la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione (protezione della proprietà), lamentando che il rifiuto della Corte Suprema di Giustizia di riconoscere il risarcimento del danno avesse conculcato i diritti di proprietà intellettuale di due dei membri dell’organizzazione stessa. Dopo aver affrontato e risolto positivamente la questione della ricevibilità della domanda, avendo riconosciuto la legittimazione dell’organizzazione a ricorrere, i Giudici di Strasburgo si sono occupati del merito della vicenda, ovvero di verificare se ci fosse stata un’interferenza e, in caso positivo, se configurabile come giustificata o meno. Sotto il primo profilo, la Corte ha rilevato che c’era stata effettivamente un’interferenza con i diritti dell’associazione ricorrente ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. Sebbene non vi fosse stato alcun
formale atto di espropriazione, l’esclusione delle opere d’arte in questione dalla tutela dei diritti d’autore ha avuto conseguenze assimilabili alla privazione della proprietà. In ordine, poi, alla questione se l’interferenza fosse stata prevista dalla legge, i Giudici Edu osservano che la Corte Suprema di Giustizia aveva fondato la propria decisione sulla sezione 7 (1) (b) della Legge n. 293/1994, ai sensi della quale i modelli utilizzati per monete a corso legale non potevano far sorgere diritti d’autore. La Corte Suprema di Giustizia non aveva, tuttavia, affrontato la questione se le condizioni legali per disporre dei diritti d’autore fossero state rispettate. In primo luogo, né la Corte Suprema, né il Governo avevano fatto riferimento ad una qualunque disposizione legale volta a stabilire espressamente le condizioni da soddisfare per escludere un’opera dall’ambito dei diritti d’autore. In secondo luogo, ai sensi degli articoli 19, 24 e 25 della Legge n. 293, l’unico modo attraverso cui una terza parte può sfruttare le opere di un autore è stipulare un accordo scritto con l’autore o suoi successori; tra le clausole imperative del contratto vi è l’importo della remunerazione dell’autore o il metodo di calcolo. Ebbene, la Banca nazionale della Moldavia ha utilizzato le opere d’arte senza alcun contratto scritto con gli autori o con l’associazione ricorrente o qualsiasi accordo sulla remunerazione. Di conseguenza, l’interferenza non era stata prevista dalla
legge. Quanto allo scopo legittimo perseguito, non avendo il Governo dato indicazioni in tal senso, la Corte ha concluso che le monete commemorative erano state coniate in un contesto di politica monetaria e, quindi, rientrava nella nozione di interesse generale ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
Quanto alla proporzionalità della misura, infine, la Corte ha ribadito che l’acquisizione di proprietà senza pagamento di un importo ragionevolmente correlato al suo valore costituirebbe normalmente
una ingerenza sproporzionata e la totale mancanza di risarcimento potrebbe essere considerata giustificabile ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 solo in circostanze eccezionali. Tuttavia, né i tribunali nazionali, né il Governo avevano riferito circostanze eccezionali che
avrebbero potuto giustificare la totale mancanza di risarcimento all’associazione ricorrente per la rinuncia ai diritti d’autore che gli erano stati affidati in gestione, dalla quale aveva legalmente diritto di ricavare un reddito. Inoltre, lo scopo di interesse generale perseguito dalle autorità avrebbe potuto essere soddisfatto diversamente, senza trascurare i diritti dell’associazione ricorrente. I Giudici di Strasburgo non hanno, pertanto, ravvisato alcun motivo convincente per cui le opere di L.C. e O.C. dovessero essere utilizzate specificamente o alcun ostacolo all’uso di altri modelli per lo stesso scopo. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto ingiustificata l’ingerenza lamentata dall’associazione ricorrente, cui era stato imposto un onere sproporzionato ed eccessivo, con turbamento del “giusto equilibrio” tra protezione del suo diritto al godimento pacifico dei propri beni e l’interesse generale, con violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.

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