La Cassazione sulla responsabilità civile del datore di lavoro in caso di mobbing (Cass. Civ., sez. lav., sent. 20 novembre- 4 dicembre 2020, n. 27913)

La responsabilità del datore di lavoro per la mancata adozione delle misure atte a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, laddove non rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’art. 2087 c.c., la quale ultima costituisce una norma di chiusura del sistema antinfortunistico. Essa pertanto risulta essere estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione e che quindi impone all’imprenditore l’obbligo di adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure che, avuto anche riguardo alla particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori.

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