In caso di imputazioni connesse ex art. 12 c.p.p., il procedimento relativo al reato per cui l’autorizzazione è stata espressamente concessa non può considerarsi diverso rispetto a quello relativo al reato accertato in forza dei risultati dell’intercettazione. La parziale coincidenza della regiudicanda oggetto dei procedimenti connessi e, dunque, il legame sostanziale – e non meramente processuale – tra i diversi fatti-reato consente di ricondurre
ai “fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede”, di cui al provvedimento autorizzatorio dell’intercettazione, anche quelli oggetto delle imputazioni connesse accertati attraverso i risultati della stessa intercettazione: il legame sostanziale tra essi, infatti, esclude che l’autorizzazione del giudice assuma la fisionomia di un’ autorizzazione in bianco”.