Sul discrimen tra il delitto di furto e quello di appropriazione indebita (Cass. Pen., sez. V, sent. 25 settembre 2020 – 25 novembre 2020, n. 33105)

Ai fini della configurabilità del reato di furto piuttosto che di quello di appropriazione indebita, ciò che è decisiva è l’indagine circa il potere di disponibilità sul bene da parte dell’agente: se questo sussiste, il mancato rispetto dei limiti in ordine all’utilizzabilità del bene integra il reato di
appropriazione indebita; in caso contrario, è configurabile il reato di furto; ciò perché, quando sussiste un semplice rapporto materiale con la cosa, determinato da un affidamento condizionato e conseguente ad un preciso rapporto di lavoro, soggetto ad una specifica regolamentazione, che non
attribuisca all’agente alcun potere di autonoma disponibilità sulla cosa stessa, si ricade nell’ipotesi di furto e non di appropriazione indebita.

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