La CEDU sull’occupazione abusiva di un hotel da parte di alcuni migranti (CEDU, sez. I, sent. 3 dicembre 2020, ric. n. 12929/18)

La Corte EDU si è pronunciata sull’art. 1, Prot. 1 Conv., in materia di protezione della proprietà. I ricorrenti (rispettivamente titolare e primo azionista) hanno lamentato la privazione della proprietà a causa dell’occupazione illegale del loro hotel da parte di migranti ed il mancato intervento dello Stato nell’adozione di misure risolutive. I ricorrenti hanno sostenuto che l’atteggiamento delle autorità, che ha permesso l’occupazione del loro albergo da parte di occupanti abusivi, ha portato a dover sostenere enormi costi di consumo di acqua ed elettricità oltre a far cadere il valore della loro proprietà a causa dei danni all’edificio e alle attrezzature. I ricorrenti hanno inoltre criticato l’atteggiamento del governo di utilizzare come pretesto la necessità di alloggi per i richiedenti asilo, il rischio di crisi umanitaria ed il rischio di disturbo dell’ordine pubblico senza proteggere i diritti garantiti dall’art. 1, Prot. 1, Conv. Il governo ha affermato che ci sono stati motivi d’interesse pubblico che hanno reso particolarmente difficile l’evacuazione delle persone che hanno occupato l’hotel. La Corte ha osservato che l’incapacità delle autorità di intraprendere azioni per rimuovere gli occupanti illegali ha avuto come conseguenza l’impossibilità per i ricorrenti di sfruttare in qualsiasi modo la loro proprietà e di incrementare gli oneri finanziari a seguito dell’accumulo dei costi. Ha rilevato inoltre che la decisione con la quale il giudice di pace ha ordinato l’evacuazione dei locali ed il ritorno dell’hotel ai ricorrenti, non è stata mai eseguita. Dati gli interessi dei ricorrenti le autorità avrebbero dovuto prendere misure necessarie per rispettare il diritto alla proprietà dei ricorrenti. Restando inattive per più di tre anni le autorità nazionali hanno sconvolto il giusto equilibrio tra le rivendicazioni dell’interesse generale della comunità e le esigenze di tutela dei diritti individuali, violando così l’art. 1, Prot. 1, Conv.

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