Non è incostituzionale la previsione dell’art. 168, comma 1 della L. n. 21/85 del 30 luglio, nella versione risultante dalla L. n. 143/99 del 31 agosto, secondo la quale l’impugnazione delle decisioni del Conselho Superior da Magistratura relative alla valutazione dell’attività professionale dei
magistrati viene esperita non dinanzi ai Tribunali amministrativi, ma dinanzi ad una sezione speciale del Supremo Tribunal de Justiça, il cui Presidente è il Presidente del Conselho Superior da Magistratura. In particolare, non risultano violati né gli artt. 212 e 32 della Costituzione, né l’art. 6 della CEDU.