Maternità surrogata eterologa all’estero: non è reato la trascrizione in Italia dell’atto di nascita (Cass. pen., Sez. VI, 13 ottobre – 10 novembre 2020, n. 31409)

Non integra il reato di alterazione di stato, previsto dall’art. 567, co. 2, c.p., la trascrizione in Italia di un atto di nascita legittimamente formato all’estero, non potendosi considerare ideologicamente falso il certificato conforme alla legislazione del paese di nascita del minore, neppure nel caso in cui la procreazione sia avvenuta con modalità non consentite in Italia.
Ed invero, coloro che realizzano una surrogazione di maternità all’estero, conformemente alla lex loci, dichiarandosi legittimamente genitori di fronte alla competente autorità straniera ai fini della formazione dell’atto di nascita, per poi consegnare tale atto agli uffici consolari perché venga trasmesso all’ufficiale di stato civile italiano ai fini della trascrizione, non compiono un’alterazione di stato (art. 567, co. 2, c.p.) né, tantomeno, false dichiarazioni o attestazioni punibili ex art. 495 c.p. Ciò in quanto, tale condotta deve ritenersi priva di valenza decettiva e falsaria, trattandosi di dichiarazioni conformi a una attribuzione di genitorialità valida alla stregua della stessa legge italiana, che in tali casi rinvia alla legge dello Stato estero e prevede, poi, l’anzidetta procedura di trascrizione dell’atto di nascita (artt. 15 e 17, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). Nel caso di specie, si si è ritenuta penalmente irrilevante la trascrizione in Italia dell’atto di nascita del minore nato in Ucraina secondo le modalità della maternità surrogata eterologa, ammettendo la legge ucraina detta modalità di concepimento nel caso in cui il patrimonio biologico del minore appartenga almeno per metà ad uno dei due genitori.

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