L’interesse del familiare all’autorizzazione alla permanenza o all’ingresso temporaneo in Italia riceve tutela solo se funzionale a salvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore (Cass. Civ., sez. VI, sent. 22 settembre – 13 novembre 2020, n. 25661)

L’autorizzazione alla permanenza o all’ingresso temporaneo in Italia, prevista dalla normativa in esame, costituisce una misura incisiva a tutela e a protezione del diritto fondamentale del minore a vivere con i genitori, mentre l’interesse del familiare ad ottenere tale autorizzazione riceve tutela in via riflessa, ovvero nella misura in cui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore, che è il bene giuridico protetto dalla norma nonché la ragione unica del provvedimento autorizzatorio.

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