La CEDU su diritto di relazione con bambino nato da ex partner tramite riproduzione assistita (CEDU, sez. V, sent. 12 novembre 2020, ric. n. 19511/16)

La Corte Edu si pronuncia sul caso di una cittadina francese, la signora Honner, che, nel 2007, ricorrendo alle tecniche di riproduzione assistita aveva avuto un figlio dalla sua ex partner. Il minore era stato cresciuto da entrambe le donne fino alla loro separazione avvenuta nel maggio 2012.
Poche settimane dopo la separazione, l’ex partner della ricorrente si era opposta alla continuazione del suo rapporto con il figlio. La signora Honner aveva, così, adito l’autorità giurisdizionale competente per vedere riconosciuto il proprio diritto di visitare e trascorrere del tempo con il bambino. Tale diritto era stato subito riconosciuto dal tribunal de grande instance, il quale aveva fondato la propria decisione sulla circostanza che la nascita del bambino era stata il risultato di un progetto familiare congiunto da parte della coppia e che il ricorrente si era occupato del bambino sin dalla sua nascita instaurando un legame familiare con lo stesso. L’ex partner del ricorrente aveva, quindi, impugnato tale sentenza, ribaltata dalla Corte d’appello di Parigi: secondo i giudici d’appello, gli incontri tra la ricorrente ed il bambino erano troppo traumatici per quest’ultimo e, quindi, contrari al superiore interesse del medesimo. La sig.ra Honner dopo aver proposto, senza successo, ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, aveva adito la Corte Edu, invocando la violazione dell’art.8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita familiare). I giudici di Strasburgo hanno osservato che il legame creatosi tra la ricorrente e G. durante i quattro anni e mezzo in cui avevano vissuto insieme costituiva certamente “vita familiare” ai sensi dell’art. 8. Tuttavia, la compromissione di tale legame tra il minore e la ricorrente, secondo la Corte non è derivata da una decisione o un atto dell’autorità pubblica, bensì dalla separazione della ricorrente dalla sua ex compagna. I tribunali nazionali, invero, avevano respinto la domanda della ricorrente in base all’art.371-4, secondo comma, del codice civile, ai sensi del quale il giudice di famiglia ha il diritto di determinare le modalità per il mantenimento dei rapporti tra un bambino e persone diverse dai suoi ascendenti, ove questo risponda all’interesse del bambino. Nel caso di specie, osserva la Corte, non era in gioco solo il diritto al rispetto della vita familiare della ricorrente, ma anche il principio dell’interesse superiore del bambino e i diritti di G. e di C., l’ex partner, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione. La Corte ha osservato che la legge francese ammetteva che una persona che aveva dato vita ad una famiglia di fatto e ad una relazione con un bambino nell’ambito di tale famiglia, potesse adottare misure volte a preservare quella relazione, attivando, in particolare, un controllo giurisdizionale sulla questione, rimedio, infatti, esperito dalla ricorrente. Tuttavia, la Corte d’appello di Parigi aveva ritenuto che gli incontri del minore con la ricorrente fossero troppo traumatici per il bambino a causa dell’estrema conflittualità tra la ricorrente e la madre biologica: di qui la conclusione che fosse contrario all’interesse superiore del minore la prosecuzione di tale rapporto. I Giudici di Strasburgo non hanno rinvenuto elementi per mettere in discussione la conclusione della Corte d’appello ed hanno, conseguentemente, escluso l’avvenuta violazione dell’art. 8 della Convenzione.

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