La Cassazione sul “più probabile che non” come derivazione di altre regole logico-giuridiche (Cass. civ. Sez. III, Sent. 22 luglio- 11 novembre 2020, n. 21645)

La Cassazione torna sulla regola civilistica del “più probabile che non” specificandone la natura e la commistione intrinseca tra più elementi. Essa è anche detta regola della “preponderanza dell’evidenza” e costituisce la combinazione di due regole, ovvero la regola del “più probabile che non” e la regola della “prevalenza relativa” della probabilità. La regola della “prevalenza relativa” della probabilità rileva invece in caso di cd. “multifattorialità” nella produzione di un evento dannoso, ovvero in ordine all’eziologia dell’evento stesso, possano affiancarsene altre. La nozione di probabilità “baconiana”, o “logica”, secondo la Corte va distinta dalla probabilità “quantitativa” che si riferisce al grado di conferma o peso probatorio che l’ipotesi, relativa all’efficienza eziologica della condotta del preteso danneggiante ha nel cagionare l’evento di danno lamentato dall’asserito danneggiato e ciò sulla base delle inferenze tratte dagli elementi di prova disponibili.

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