In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, qualora non risulti ritualmente effettuata la comunicazione dell’avviso di accertamento della violazione ed il decreto di citazione non ne contenga l’indicazione di tutti gli elementi, trattandosi di fattispecie a formazione progressiva che ben può completarsi nel corso del giudizio, il dies a quo del termine di tre mesi previsto al fine di poter effettuare il pagamento delle ritenute omesse al fine di fruire della causa di non punibilità di cui al D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 1 -bis, conv. dalla Legge n. 638 del 1983, decorre dal momento in cui si sia verificata aliunde la conoscenza da parte dell’imputato del suddetto avviso di accertamento.
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