La protezione internazionale può essere accordata solo alle vittime di persecuzione provenienti “dallo Stato”, che deve essere interpretato intendendo quest’ultimo lemma come “Stato apparato”, e non già come “Stato ordinamento”: con la conseguenza che la concessione dello status di rifugiato non può essere negata a chi dimostri di essere perseguitato nel proprio Paese dagli organi della polizia locale, a nulla rilevando che, formalmente, tale persecuzione non sia ammessa o consentita
dall’ordinamento giuridico statuale di quel Paese.