La Corte di Cassazione in merito alla protezione internazionale del rifugiato (Cass. Civ., sez. III, ord. 15 luglio 2020 – 2 novembre 2020, n. 24250)

La protezione internazionale può essere accordata solo alle vittime di persecuzione provenienti “dallo Stato”, che deve essere interpretato intendendo quest’ultimo lemma come “Stato apparato”, e non già come “Stato ordinamento”: con la conseguenza che la concessione dello status di rifugiato non può essere negata a chi dimostri di essere perseguitato nel proprio Paese dagli organi della polizia locale, a nulla rilevando che, formalmente, tale persecuzione non sia ammessa o consentita
dall’ordinamento giuridico statuale di quel Paese.

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