La Cassazione civile, con l’ordinanza in oggetto, è tornata a pronunciarsi sull’importanza del rapporto dei nipoti con i relativi nonni. A questo proposito la Corte ha ribadito che l’articolo 317 bis c.c. sancisce il diritto per gli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Inoltre, i minori, nei procedimenti giudiziari che li riguardano, non possono essere considerati parti formali del giudizio, perché la legittimazione processuale non risulta attribuita loro da alcuna disposizione di legge; tuttavia vanno ritenuti parti sostanziali, in quanto portatori di interessi diversi rispetto ai loro genitori. La tutela del minore, in questi giudizi, si realizza mediante il loro diritto all’ascolto e costituisce pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il suo mancato ascolto, quando non sia sorretto da un’espressa motivazione sull’assenza di discernimento, tale da giustificarne l’omissione.
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