Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 570 c.p., comma 1, in caso di omesso versamento dell’assegno di mantenimento fissato dal giudice della separazione in favore del coniuge, il giudice non deve accertare l’esistenza di uno stato di bisogno dell’avente diritto o di una situazione di impossidenza dell’altro coniuge, ma deve verificare se tale inadempimento esprima la volontà del soggetto obbligato di violare gli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge e non esprima, invece, una difficoltà di ordine economico alle cui conseguenze si sarebbe trovato esposto anche in costanza di matrimonio. Ciò non toglie che la valutazione circa l’ottemperamento dell’obbligo di assistenza familiare, a seguito della separazione, implica uno specifico riferimento alla rispettiva capacità contributiva in funzione della conservazione di un corrispondente regime. Ciò comporta che, in assenza del presupposto dello stato di bisogno di un coniuge, anche quando la capacità del soggetto obbligato non possa dirsi venuta meno, la stessa debba comunque essere comparata con quella dell’altro, onde stabilire se e come possano modularsi i rapporti economici al fine di assicurare il tendenziale mantenimento del medesimo regime. Di qui la necessità di stabilire un confronto con la situazione ipotizzabile nel caso di regolare menage familiare, esposto agli effetti derivanti da eventi incidenti in senso eventualmente peggiorativo.
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