La CEDU si è pronunciata in tema di diritto alla libertà e alla sicurezza. Il ricorrente, condannato e detenuto illegalmente per 18 mesi, ha sostenuto che in base alla legge armena (art. 66 CPP) una persona prosciolta ha il diritto al pieno riconoscimento per il danno subito a seguito di un’illegale privazione di libertà. I tribunali nazionali inizialmente hanno accettato la richiesta di risarcimento, basandola sull’art. 5,co. 5, Conv.,decisione poi modificata successivamente. In base al citato articolo “ogni persona vittima di arresto o detenzione in violazione di una delle disposizioni” precedenti “ha diritto ad una riparazione”. La Corte ha posto l’attenzione sull’art. 66 CPP che conferisce alla persona prosciolta un diritto al risarcimento a seguito della privazione di libertà. Nella presenta causa il ricorrente, pur non avendo diritto ad un risarcimento di natura pecuniaria a seguito della sua assoluzione, non aveva alcuna possibilità di ottenere un risarcimento per un danno di natura non patrimoniale, in relazione alla sua detenzione illegale. Questo perché tale ultimo tipo di risarcimento non era previsto dal diritto interno. Ecco perché la sua richiesta è stata respinta dai tribunali nazionali sulla base del fatto che la legge armena non riconosceva un risarcimento per danno non patrimoniale. A questo proposito la Corte ha ribadito che l’art. 5, co. 5, Conv., non dovrebbe essere interpretato nel senso di offrire un diritto al risarcimento al danno puramente patrimoniale, ma dovrebbe concernere anche un diritto al risarcimento in relazione a qualsiasi angoscia, ansia e frustrazione che una persona può aver sofferto come risultato di una violazione di altre disposizioni dell’art. 5. Di conseguenza c’è stata una violazione dell’art. 5, co. 5, Conv.
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