Solo quando la diffamazione è di eccezionale gravità si giustifica la pena detentiva per il giornalista (Cass. Pen., sez. V, sent. 9 luglio – 22 settembre 2020, n. 26509)

Per applicare la sanzione detentiva ad un giornalista responsabile di diffamazione a mezzo stampa occorrono condotte che assumano connotati di eccezionale gravità dal punto di vista oggettivo e soggettivo, fra le quali si iscrivono segnatamente quelle in cui la diffamazione implichi una
istigazione alla violenza ovvero convogli messaggi d’odio.

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