Il regime normativo posto dalla Legge n. 28/1982 sull’organizzazione, il funzionamento e il processo del Tribunale costituzionale, e in particolare dall’art. 75 – A, commi 5 e 6, che prevede l’invito a integrare gli elementi della richiesta di presentazione del ricorso, allorché si riscontri una carenza
meramente formale, ma non quando venga constatata una mancata conformità sostanziale del suo oggetto, non viola l’art. 20 della Costituzione portoghese, relativo alla tutela giurisdizionale.