Il danno da privacy è risarcito solo se la lesione è grave e il danno serio (Cass. Civ., sez. I, sent. 16 luglio – 17 settembre 2020, n. 19328)

Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 15 pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall’interessato) alla stregua dei parametri generali scolpiti dalle sentenze gemelle delle Sezioni Unite n. 26972-26975 dell’11/11/2008; infatti anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui la regola di tolleranza della lesione minima costituisce intrinseco precipitato, sicchè determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall’art. 11 del codice della privacy ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva.

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