La Corte Edu sul diritto di partecipare a libere elezioni (CEDU, sez. II, sent. 4 agosto 2020, ric. n. 5113/15 e altri)

Con la decisione in oggetto, la Corte EDU si è pronunciata sui ricorsi presentati contro la Repubblica di Moldavia dal partito politico “Patria” e da quattordici cittadini moldavi con riferimento alla decisione assunta dai tribunali nazionali di escludere il partito ricorrente dalla competizione elettorale. Nella specie, il capo dell’ispettorato generale di polizia denunciava alla Commissione elettorale centrale (CEC) la violazione, ad opera del capo del partito politico ricorrente, il sig. Usatîi, di alcune disposizioni del Codice dei reati minori (Codul contravențional), contestando l’utilizzo di fondi non dichiarati, compresi soldi provenienti dall’estero. Conseguentemente, la CEC decideva di presentare un ricorso presso la Corte d’appello di Chișinău chiedendo l’annullamento della registrazione del partito ricorrente alle elezioni sulla base dei fatti descritti dall’ispettorato generale di polizia. La Corte d’Appello accoglieva la domanda della Commissione elettorale e, per l’effetto, escludeva il partito dalle elezioni, respingendo ogni eccezione della parte convenuta sulla infondatezza delle accuse mosse a suo carico; la decisione veniva altresì confermata dalla Corte Suprema di Giustizia. In ragione di ciò, i ricorrenti ricorrevano dinanzi alla Corte di Strasburgo, affermando che la cancellazione della registrazione del partito ricorrente avesse interferito con il loro diritto di prendere parte a libere elezioni e di conseguire seggi in Parlamento, garantito all’art. 3 del Protocollo n. 1. Nel merito, i giudici di Strasburgo hanno ribadito che, sebbene gli Stati contraenti godano di un ampio margine di discrezionalità nell’imporre condizioni al diritto di voto e di candidarsi alle elezioni, spetta alla Corte determinare in ultima istanza se i requisiti di cui all’articolo 3 del Protocollo n. 1 siano stati rispettati. In particolare, deve accertarsi che le condizioni non limitino i diritti in questione in misura tale da comprometterne l’essenza stessa e privarli della loro efficacia; che soddisfino il requisito di liceità; che siano imposti per perseguire uno scopo legittimo; e che i mezzi impiegati non siano sproporzionati o arbitrari. In relazione a quest’ultima considerazione, la Corte rileva come, nel caso in esame, l’annullamento della registrazione abbia determinato una violazione del parametro evocato dai ricorrenti e ciò non solo sul presupposto che le accuse levate nei confronti del sig. Usatîi mancassero di ogni prova a loro sostegno ma anche perché alla parte ricorrente non sarebbero state concesse sufficienti garanzie procedurali. In definitiva, i giudici di Strasburgo hanno sostenuto che l’esclusione della parte ricorrente dalla partecipazione alle elezioni non fosse stata articolata sulla base di prove sufficienti e pertinenti e che le procedure della Commissione elettorale e dei tribunali nazionali non avessero attribuito alla parte ricorrente garanzie sufficienti contro l’arbitrarietà delle decisioni; i provvedimenti delle autorità nazionali, infine, sarebbero risultati privi di ogni motivazione e, come tali, ritenuti arbitrari. In ragione di ciò, la Corte EDU ha dichiarato la fondatezza dei ricorsi presentati dai cittadini moldavi per violazione del diritto sancito all’art. 3 del Protocollo n. 1.

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