La Corte si pronuncia sul caso di un minore italiano affetto da una forma di autismo non verbale al quale per due anni di frequenza della scuola primaria non è stato assicurato l’insegnante di sostegno previsto dalla legge n. 104/1992. Il ricorrente, in particolare, è stato privato del sostegno scolastico nei primi anni di scuola primaria e ciò ha compromesso il suo diritto di evoluzione e integrazione scolastica. Lo Stato italiano ha sostenuto l’impossibilità di provvedere ad assegnare l’insegnante di sostegno per ragioni legate alla carenza di fondi, richiamando i tagli di bilancio operati con la legge finanziaria del 2011. Il ricorrente, invece, ha evidenziato che, in base alla giurisprudenza della Corte (Velyo Velev v. Bulgaria, n. 16032/07, CEDU 2014 e Glor), il diritto all’istruzione non può essere compresso o ridotto nelle sue garanzie per ragioni di bilancio, sostenendo altresì che il margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati membri nel bilanciamento tra il diritto all’istruzione e altri interessi, soprattutto di natura finanziaria, è particolarmente limitato, in special modo nel caso delle persone con disabilità. La Corte ha osservato, in via preliminare, che il sistema giuridico italiano garantisce il diritto all’istruzione dei bambini con disabilità riconoscendo il diritto del disabile all’integrazione scolastica e allo sviluppo delle sue potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni. La Corte evidenzia che non vi sono dubbi circa la circostanza del mancato godimento del sostegno da parte del minore disabile per un periodo di tempo di due anni e che tale mancanza ha impedito allo stesso di beneficiare del servizio educativo e sociale offerto dalla scuola in condizioni di uguaglianza con gli altri studenti. Inoltre, la Corte sottolinea che la discriminazione subita dal ricorrente è particolarmente grave in quanto verificatasi nei primi anni di scuola primaria, che fornisce il fondamento dell’istruzione e dell’integrazione sociale e la prima esperienza di convivenza. In conclusione, la Corte ha affermato che vi è stata violazione dell’articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l’articolo 2 del protocollo n. 1.
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