La Cassazione ammette la possibilità per il Ctu di utilizzare campioni biologici, conservati da struttura sanitaria pubblica, nell’ambito di giudizio civile di accertamento di paternità. La Corte facendo richiamo alla normativa ex D.lgs. 196/2003 (cd. legge Privacy) afferma che per “conservazione” del dato personale deve intendersi anche quella afferente un vetrino contenente il campione biologico, purchè lo stesso sia corredato da dati di identificazione del soggetto cui appartiene. Una tale forma di conservazione rientra nelle operazioni di trattamento dei dati e trova giustificazione rispetto alle finalità istituzionali appartenenti all’ente pubblico. Ciò può sostenersi laddove vi siano delle forme obbligatorie di archiviazione dei dati in funzione del perseguimento di interessi pubblici prevalenti, come appunto può essere l’impiego giudiziario del campione biologico, ovvero qualora la conservazione venga effettuata per fini scientifici o statistici.
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