Ai fini del concorso in omicidio volontario, è sufficiente un contributo limitato alla sola fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato materialmente commesso da altri concorrenti, non essendo necessario che il concorrente sia informato sull’identità di chi agirà, sulle modalità
esecutive della condotta e sull’identità della vittima, purché vi sia la consapevolezza da parte sua che la propria azione si iscriva in un progetto delittuoso finalizzato alla realizzazione di un omicidio, la cui ideazione ed esecuzione è affidata ad altri ovvero, in alternativa, in un piano delittuoso lo sbocco del quale, rappresentato dall’evento letale, sia solo una eventuale e possibile conseguenza dell’azione concordata, il cui verificarsi, tuttavia, è accettato dal concorrente come un rischio possibile, che non gli impedisce di fornire il suo contributo materiale alla realizzazione del progetto.