Il Giudice di Pace di Lanciano rimette alla Corte di giustizia dell’Unione europea la seguente questione pregiudiziale, ai sensi dell’art.267 TFUE: Se gli articoli 2, 4, comma 3, 6, comma 1, e 9 del Trattato dell’Unione, gli articoli 67, commi 1 e 4, 81 e 82 del Trattato per il funzionamento dell’Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 1, 6, 20, 21, 31, 34, 45 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ostano rispetto a disposizioni interne, quali gli articoli 42, 83 e 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18, la delibera del 31 gennaio 2020 del Consiglio dei Ministri che ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale sanitaria per sei mesi fino al 31 luglio 2020, l’articolo 16 del decreto legge 13 maggio 2020 c.d. “Rilancio” (approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020 ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale) che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale per Covid-19 fino al 31 gennaio 2020, in combinato disposto, violando le predette norme nazionali l’indipendenza del giudice del rinvio e il principio del giusto processo, nonché i diritti ad essi connessi della dignità delle persone, della libertà e della sicurezza, dell’uguaglianza davanti alla legge, della non discriminazione, di condizioni di lavoro eque e giuste, dell’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale, della libertà di circolazione e di soggiorno.
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