L’articolo si sofferma sull’analisi dell’art. 213, comma 10, del codice dei Contratti pubblici il quale prevede l’istituzione del casellario informatico presso l’ANAC, la cui funzione è quella di raccogliere alcuni dati relativi agli operatori economici per fornire alle stazioni appaltanti talune informazioni. Il novero di tali informazione assume una dimensione particolarmente ampia e discrezionale laddove la disposizione prevede che l’Autorità possa inserire ulteriori informazioni ritenute “utili”. La banca dati in parola ha la funzione di prevenire il fenomeno corruttivo, tuttavia essa deve essere bilanciata con la libertà di iniziativa economica privata la quale può subire un’ampia compressione qualora i dati in parola non fossero correttamente gestiti.
The article focuses on the analysis of art. 213, comma 10, of the Public Contracts Code. The Code establishes the creation of an ANAC computer records for collecting data to provide the necessary information about economic operators to the contracting Authority. The Code states that ANAC may insert additional information deemed “useful”. The database has the function of preventing the corruption. The data bank in question has the specific function to prevent corruption phenomena. Anyway, it must be balanced with the freedom of private economic initiative which, in turn, might suffer a widespread compression in case such data were not properly managed.