In caso di revoca della semilibertà per inidoneità del comportamento del condannato in esecuzione della misura alternativa, l’onere di motivazione che incombe sul tribunale di sorveglianza deve dare conto di quelle condotte che, per loro natura, siano state idonee a minare il rapporto di fiducia con gli organi del trattamento, tanto da giudicare negativamente l’esperimento. Segnatamente, ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, deve essere puntualmente assolto l’onere motivazionale in ordine al complessivo comportamento del condannato che induca ad affermare l’inidoneità del trattamento alternativo alla detenzione.
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