Legittima la sospensione della prescrizione causa Covid-19 (Cass. pen., Sez. III, 2 luglio 2020 – 17 luglio 2020, sent. n. 21367)

In ordine alla sospensione della prescrizione introdotta dall’art. 83, co. 4, del d.l. 18 marzo 2020, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di detta disposizione in quanto la causa di sospensione è di applicazione generale, proporzionata e di durata temporanea, e la deroga al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, previsto dall’art. 25, comma 2, Cost. risulta giustificata dall’esigenza di tutelare il bene primario della salute, conseguente ad un fenomeno pandemico eccezionale e temporaneo. In particolare, tale soluzione pare imposta all’esito di un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali, nessuno dei quali è assoluto e inderogabile.
Quanto al regime da applicarsi, la sospensione della prescrizione prevista dall’art. 83, comma 4, del d.l. 18 marzo 2020 opera dalla data dell’udienza (ricadente nel periodo 9 marzo-11 maggio 2020) di cui è stato disposto il rinvio e fino all’11 maggio 2020, mentre, per i procedimenti la cui udienza era fissata nel periodo 12 maggio-30 giugno 2020 e rinviati a data successiva, la prescrizione rimane sospesa, ai sensi 83, comma 9, del d.l. 18 marzo 2020, dalla data dell’udienza fino al 30 giugno 2020.

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