In fase di convalida dell’arresto o del fermo, il vaglio cui è tenuto il giudice attiene soltanto alla verifica del ragionevole e legittimo uso dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria e quindi alla sussistenza, con valutazione ex ante, di quelle condizioni che legittimavano la privazione della libertà personale. Nell’operare tale controllo, il giudice deve porsi, trattandosi di una verifica che attiene al passato, nella medesima situazione nella quale la polizia giudiziaria ha operato, verificando dal verbale di arresto (o di fermo) la sussistenza o meno dei requisiti per l’applicazione della misura precautelare. In particolare, ai fini della verifica dell’eventuale incapacità di intendere e di volere dell’arrestato, è necessario che tale stato si sia manifestato in modo chiaro all’agente operante al momento dell’intervento, non rilevando, allo scopo, che tale stato soggettivo emerga solo all’esito dell’interrogatorio reso nel corso dell’udienza di convalida.
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