La richiesta di giudizio abbreviato è revocabile (Cass. Pen. Sez. II, 10 aprile-7 maggio 2020, n. 13969)

La richiesta di giudizio abbreviato è revocabile fino al provvedimento del giudice che lo dispone, sicché è abnorme l’ordinanza con cui viene revocata l’ammissione al rito abbreviato, se pronunciata al di fuori delle eccezionali ipotesi di cui all’art. 441 bis c.p.p. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza dibattimentale con cui il collegio giudicante aveva revocato l’ammissione dell’imputato al rito abbreviato
disposta da altro collegio, successivamente astenutosi, con riferimento a tutte le imputazioni contestate, dopo che il pubblico ministero aveva modificato ex art. 516 c.p.p. uno soltanto dei capi di imputazione).

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