La CEDU sulla mancata attribuzione di un seggio nelle elezioni del Parlamento Vallone (CEDU, Grande Camera, sent. 10 luglio 2020, ric. n. 310/20)

La CEDU si pronuncia sul diritto a libere elezioni sancito dall’art. 3, prot. 1, secondo il quale “le Alte Parti contraenti si impegnano a organizzare, a intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell’opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo”. E’ il caso del Sig. Mugemangango che afferma che con 14 voti in più il suo partito avrebbe vinto almeno un seggo aggiuntivo e lui stesso sarebbe stato eletto. La carenza dei voti, per il ricorrente, è dovuta a irregolarità avvenute durante lo scrutinio. Per il governo belga gli errori asseriti dal richiedente non hanno minato l’affidabilità dei risultati elettorali e non hanno impedito la libera espressione dell’opinione pubblica nella scelta dell’organo legislativo. Il semplice errore o l’irregolarità non stanno a significare di per sé che le elezioni siano state ingiuste. La Corte ricorda che la democrazia costituisce un elemento fondamentale dell'”ordine pubblico europeo”. I diritti garantiti ai sensi dell’art. 3, prot. 1, sono fondamentali per stabilire e mantenere le basi di una democrazia efficace e significativa governata dallo Stato di diritto e sono pertanto di primaria importanza nel sistema della Convenzione. L’art. 3 stabilisce obblighi positivi di carattere procedurale in capo allo Stato, in quanto garante ultimo del pluralismo. La Corte ha dichiarato che l’attribuzione di un seggio parlamentare è una questione cruciale che ha un impatto diretto sui risultati elettorali, un fattore a cui è attribuito un peso significativo. La Corte ha inoltre dichiarato che la procedura in materia di controversie elettorali deve garantire una decisione equa, obiettiva e sufficientemente motivata. In particolare, i denuncianti devono avere la possibilità di esprimere le proprie opinioni e di presentare qualsiasi argomento che ritengano rilevante ai fini della difesa dei propri interessi. Deve essere chiaro dalla motivazione pubblica dell’organo decisionale che agli argomenti dei denuncianti è stata data una valutazione adeguata ed una risposta adeguata. La Corte considera altresì che le garanzie fornite al richiedente durante il procedimento non erano sufficienti. Mancando una procedura stabilita negli strumenti normativi, tali garanzie erano il risultato di decisioni discrezionali, adottate ad hoc dal comitato elettorale e dal Parlamento plenario Vallone. Risulta dunque che la denuncia del ricorrente è stata esaminata da un organo che non forniva le necessarie garanzie di imparzialità e il cui potere discrezionale non era circoscritto con sufficiente precisione nelle disposizioni di diritto interno. Le garanzie fornite al richiedente durante la procedura erano anch’esse insufficienti, essendo state introdotte su base discrezionale. Le Corte conclude quindi che i reclami del richiedente non sono stati trattati in una procedura che ha offerto garanzie adeguate in conformità con i requisiti di cui all’art. 3, prot. 1, Conv. Vi è stata dunque una violazione di tale articolo.

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