La Cassazione distingue il diritto al risarcimento del danno come conseguenza della mancata possibilità per la madre di optare per l’aborto terapeutico in caso di malformazioni fetali, ad esempio laddove la stessa non viene informata proprio relativamente all’esistenza di malformazioni, e il “danno da nascita indesiderata”. L’importanza del discernimento è nel fatto che si tiene conto con sufficiente rispetto della sofferenza per la scelta di procedere consapevolmente nella gravidanza che darà luogo alla nascita di un bambino menomato ovvero alla scelta di interromperla, prima ancora di valutare le vicende conseguenti. Inoltre, circa la valutazione del danno da nascita indesiderata, la Cassazione stabilisce che quando a causa del mancato rilievo da parte del sanitario dell’esistenza di malformazioni congenite del feto, la gestante perda la possibilità di abortire, è onere della parte attrice allegare e dimostrare, con riguardo alla sua concreta situazione, la sussistenza delle condizioni legittimanti l’interruzione della gravidanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) della L. 22 maggio 1978 n. 194, ovvero che la conoscibilità, da parte della stessa, dell’esistenza di rilevanti anomalie o malformazioni del feto avrebbe generato uno stato patologico tale da mettere in pericolo la sua salute fisica o psichica.
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