La distinzione tra il reato di estorsione consumata ed il reato di truffa aggravata dalla prospettazione di un pericolo immaginario deve essere effettuata misurando la concreta efficacia coercitiva della minaccia, sotto il profilo oggettivo e soggettivo. In particolare, si verte nella ipotesi estorsiva quando il male prospettato, derivato dalla volontà potestativa dell’agente, coarta la volontà della vittima; si verte, invece, nell’ipotesi della truffa quando la prospettazione del pericolo, irrealizzabile per sua intrinseca inconsistenza, non ha capacità coercitiva, ma si limita ad influire sul processo di formazione della volontà deviandolo attraverso la induzione in errore. La valutazione della efficacia coercitiva, piuttosto che semplicemente manipolativa della minaccia deve essere effettuata con apprezzamento da effettuarsi ex ante, ovvero in modo indipendente dalla effettiva realizzabilità del male prospettato.
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